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Bonus pannelli fotovoltaici

Il 2021 (e probabilmente anche il 2022) è un anno ricco di possibilità per il fotovoltaico: dalle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici, arrivando fino al superbonus 110% previsto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Ma per tutto il 2021 e fino al 30 giugno 2022 (da confermare), i contribuenti possono accedere ad una detrazione del 110% anche per l’istallazione del fotovoltaico. L’art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio ha, infatti, previsto che l’istallazione del fotovoltaico contestuale alla realizzazione di uno degli interventi trainanti, possa accedere al bonus 110%.

In particolare, nel caso sia realizzato uno degli interventi di ecobonus 110% (e verificato il doppio salto di classe energetica), il contribuente può portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, tra le quali l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

L’art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio estende il bonus 110% all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.